Con il Decreto Direttoriale MASE n° 253 del 12 dicembre 2024 sono state indicate le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi.
I sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 devono rilevare il percorso effettuato dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell’autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.
Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:
a. il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell’autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;
b. il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall’autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;
c. i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;
d. i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore.
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il sistema utilizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per gestire la tracciabilità dei rifiuti. Esso consente la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti stessi. Costituisce un punto di connessione tra la transizione ecologica e digitale, creando un'opportunità di collaborazione tra la pubblica amministrazione e le imprese. Inoltre, genera vantaggi per tutti i soggetti coinvolti, dalle istituzioni agli enti di controllo, fino alle aziende.
L'introduzione di un sistema di tracciabilità, che fa parte della Strategia Nazionale per l'Economia Circolare, permette di raccogliere e monitorare i dati ambientali che, non solo supportano le attività di controllo e vigilanza, ma sono anche utili per definire le politiche ambientali attuate dal Ministero.
A chi è rivolto:
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti
I termini di iscrizione al RENTRI variano in base ai criteri seguenti:
Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 .
I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.